

1. All'articolo 2112 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«In caso di trasferimento d'azienda e fatta salva la facoltà del lavoratore di cui al quarto comma, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Il lavoratore ha la facoltà di decidere di non proseguire il rapporto di lavoro col cessionario e di rimanere alle dipendenze del cedente. Tale volontà deve essere manifestata in forma scritta al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla comunicazione individuale al lavoratore dell'intervenuta cessione. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda e il rifiuto del lavoratore di proseguire il rapporto di lavoro col cessionario non costituiscono di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore ceduto, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma»;
d) il sesto comma è sostituito dal seguente:
